MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 Giugno 2007 Criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'acquisto dei PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 298, il quale prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo (di seguito: "Fondo") di 10 milioni di euro per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica (di seguito: "PC") secondo modalita', limiti e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Ritenuta la necessita', in considerazione dell'ammontare della dotazione del Fondo, di limite l'accesso al contributo ai soggetti di eta' non superiore a venticinque anni, al fine di agevolare prioritariamente l'attivita' di prima occupazione; Ritenuta l'opportunita', al fine di un'attuazione piu' rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere il contributo sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato all'atto dell'acquisto del PC dal rivenditore degli strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima; Ritenuta, altresi', l'opportunita' di continuare ad avvalersi per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi della collaborazione di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di Poste italiane S.p.a., in quanto le stesse societa' in passato hanno gestito in maniera soddisfacente l'attuazione di analoghi interventi pubblici; Decreta: Art. 1. Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo 1. Soggetti destinatari dei benefici di cui al presente decreto (di seguito: "beneficiari") sono i cittadini italiani residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe tributaria di eta' non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007, che risultano titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30. 2. Il requisito della titolarita' di uno dei contratti di cui al comma 1 deve essere posseduto all'atto dell'acquisto del PC. In deroga alla disposizione di cui al precedente periodo possono accedere al contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai beneficiari che acquistano un PC di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 4, e' concesso all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro. 4. Al fine del contributo di cui al presente decreto per "PC" si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito dai seguenti elementi: a) un'unita' centrale e unita' disco rigido interno; b) una scheda di gestione dell'audio e del video; c) un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse); d) un lettore CD Rom o DVD; e) un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttivita' o gestionali; f) la predisposizione per l'accesso ad internet (modem ovvero scheda di rete). 5. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2, nonche' della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato. 6. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purche' comprendente almeno gli elementi di cui alle lettere a), e) ed f), del comma 4. 7. Per il conseguimento del contributo l'acquisto del PC deve essere effettuato e registrato dal rivenditore sul sito internet di cui all'art. 3, comma 1, entro il 31 dicembre 2007. Art. 2. Modalita' di conseguimento del contributo 1. I beneficiari che intendono conseguire il contributo devono recarsi presso uno dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa nelle forme previste all'art. 3, comma 1. 2. I beneficiari sono tenuti ad esibire al rivenditore il proprio tesserino di codice fiscale ovvero la tessera sanitaria rilasciata dall'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' la carta di identita' o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale ed a fornire gli estremi del contratto di lavoro indicando i dati del datore di lavoro. 3. Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente predisposti sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la successiva stampa automatica del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Il beneficiario sottoscrive il modulo di dichiarazione sostitutiva relativa alla sua condizione di lavoro necessaria per l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore. 5. Il rivenditore invia con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni di vendita effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario. 6. Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, dal prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
|